CAPITOLO XV Il
Patrimonio
Art.28 - Le entrate
ordinarie dell’Unione sono costituite dalla quota parte dei contributi
riscossi dai Sindacati Territoriali nell’entità fissata dal Consiglio
Generale confederale. Il Consiglio generale dell’Unione può deliberare,
su proposta della Segreteria, forme di contribuzione straordinaria a
favore dell’Unione, nell’ambito delle direttive confederali in
materia. In tal caso, il Consiglio Generale ne determina la misura le
modalità di riscossione, la destinazione e l’eventuale riparto. Per
tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge. In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il
patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque
causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Le specifiche
Società costituite per la gestione del patrimonio immobiliare hanno un
autonomo bilancio secondo le norme di legge. La Segreteria illustrerà
l'andamento economico-finanziario di dette Società nella sessione del
Comitato Esecutivo, come previsto dall'art.18 del presente
Statuto.
Art.29 – I contributi
sociali di spettanza dell’Unione territoriale e tutti i beni mobili ed
immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa, costituiscono
patrimonio dell’Unione stessa. I singoli associati o gruppi associati o
associazioni aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune
o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per
qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contribuzione in
precedenza versata, salvo che nel caso di scioglimento della
Confederazione.
Art.30 – L’Unione può costituire Enti,
promuovere e partecipare ad associazioni e società. |